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Previdenza, le novità su Quota 103

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Il 27 febbraio scorso l’Inps ha pubblicato la circolare numero 39, che contiene le indicazioni sulla pensione anticipata “quota 103” dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2024.

La legge stessa ha inoltre modificato la disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata riservata ai cosiddetti contributivi puri, cioè per i lavoratori che iniziano a versare i contributi dal 1°gennaio 1996, per i quali si applica il sistema contributivo il cui funzionamento è descritto in questo documento. Vediamo di seguito le singole modifiche.

 

QUOTA 103
La legge ha previsto che per i lavoratori che dovessero maturare il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo minimo di 41 anni nell’anno 2023, si applica la previgente disciplina che è descritta in questo documento.

Ai lavoratori che dovessero maturare i suddetti requisiti nell’anno 2024 si applicano le seguenti novità. L’assegno pensionistico si calcola esclusivamente con il sistema contributivo. Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare INPS n.39/2024. La legge di bilancio ha previsto inoltre che il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, che per il 2024 è pari a 598,61 euro, come stabilito dalla circolare INPS del 02/01/2024, n. 1.

 

Sempre nella circolare n. 39/2024, l’Inps ha stabilito che il valore massimo mensile lordo di “quota 103” è pari a 2.394,44 euro per il 2024.

L’assegno pensionistico viene erogato entro questo limite fino a quando l’assicurato non raggiunge i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia previsti dall’articolo 24, comma 6, legge Monti – Fornero: 67 anni di età per gli uomini e per le donne. Raggiunto questo requisito, è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato.

L’assegno viene erogato ai lavoratori del settore privato dopo che siano trascorsi 7 mesi (cosiddetta finestra) dalla data di maturazione dei suddetti requisiti sempre entro il 2024; ai lavoratori del settore pubblico, è prevista la finestra di 9 mesi per l’erogazione dell’assegno. Per maggiori dettagli sulla decorrenza dell’erogazione della pensione, si rinvia al punto 5 della circolare n.39/2024.

Il diritto per accedere a “quota 103” conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, fermo restando il decorso del tempo previsto dall’apertura delle finestre. Infine, anche ai lavoratori che dovessero maturare i requisiti nel 2024, continuano ad applicarsi alcune regole previgenti alla legge di bilancio.

Qui si può trovare un riepilogo su “quota 103” aggiornata alla legge di bilancio e con la disciplina previgente ancora applicabile, per esempio il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, con l’eccezione per i redditi derivati da lavoro autonomo occasionale; e l’incentivo alla permanenza in servizio.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA PER I CONTRIBUTIVI PURI (67 ANNI DI ETÀ E 20 ANNI DI CONTRIBUTI)
La legge ha eliminato il limite, pari a 1,5 volte l’assegno sociale, per determinare l’importo della pensione. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024, l’importo della pensione non deve essere inferiore al valore mensile dell’assegno sociale. Per il 2024 l’assegno sociale ammonta a 534,41 euro mensili, come stabilito dalla circolare INPS del 02/01/2024, n. 1.

Per un riepilogo di questo trattamento pensionistico si veda questa scheda.

 

PENSIONE ANTICIPATA PER CONTRIBUTIVI PURI (64 ANNI DI ETÀ E 20 ANNI DI CONTRIBUTI EFFETTIVI)
La legge ha previsto che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non deve essere inferiore ad un importo pari a 3,0 volte il valore mensile dell’assegno sociale.

L’ammontare mensile della prima rata è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

In secondo luogo, la legge ha previsto che il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Tale importo viene corrisposto entro questo limite fino a quando il lavoratore non raggiunge i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia previsti dall’articolo 24, comma 6, legge Monti – Fornero: 67 anni di età per gli uomini e le donne.

Infine, da quest’anno anche questa pensione viene erogata dopo tre mesi (cosiddetta finestra) dalla data di maturazione del requisito anagrafico 64 anni di età e di 20 anni di contribuzione effettiva, non valgono i contributi figurativi. Per un riepilogo di tale pensione si veda questa scheda.

Restano confermate le altre forme di pensione anticipata che sono descritte in questo documento.

 

OPZIONE DONNA
Per quanto riguarda invece opzione donna, l’unica novità introdotta dalla legge consiste nel fatto che sono stati alzati di un anno i requisiti anagrafici. In particolare, è previsto l’accesso a 61 anni per tutte le donne; 60 anni di età con un figlio solo; 59 anni, con 2 o più figli, da maturare entro il 31.12.2023.

Le altre condizioni per accedere a questo trattamento pensionistico sono rimaste invariate e sono descritte in questo documento.

 

 

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