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Previdenza, come unificare i periodi contributivi

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La totalizzazione, il cumulo e la ricongiunzione sono degli strumenti che consentono di unificare più periodi contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali per consentire al lavoratore di ottenere un’unica pensione. È necessario che il lavoratore interessato non sia già titolare di un trattamento pensionistico presso le gestioni in cui sono maturati i contributi.

 

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consiste nella facoltà di unificare a titolo gratuito tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti al livello temporale, maturati in diverse gestioni previdenziali, per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Quest’ultima rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

A differenza del cumulo (di cui diremo più avanti), l’esercizio della facoltà di totalizzazione consente di accedere:

  1. alla pensione di vecchia in totalizzazione per la quale è richiesta un’età anagrafica di 66 anni e un’anzianità contributiva pari a 20 anni.
  2. oppure alla pensione di anzianità in totalizzazione per la quale è richiesta soltanto un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

In ogni caso, è necessario che il lavoratore possieda anche gli altri requisiti che ogni singola gestione prevede per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Il trattamento pensionistico viene liquidato pro quota da ogni gestione interessata per la parte di propria competenza utilizzando i rispettivi periodi di iscrizione maturati dal lavoratore anche se coincidenti. La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all’Inps è determinata di regola con il sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione, la quota a carico della singola gestione si calcola con il sistema previsto dal suo ordinamento.

 

Per quanto riguarda le Casse previdenziali per i liberi professionisti e per gli enti previdenziali privati (es. biologi, infermieri) di regola il trattamento si determina con il sistema contributivo sulla base di determinati criteri previsti dalla normativa (articolo 4 , decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.42).

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Il trattamento pensionistico di vecchiaia in totalizzazione decorre dopo 18 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti anagrafici e contributivi; la pensione di anzianità in totalizzazione decorre dopo 21 mesi dalla maturazione del suddetto requisito contributivo.

 

Per maggiori approfondimenti si può consultare questo contributo in cui è descritto anche il procedimento per presentare la domanda per ottenere la pensione in totalizzazione.

 

RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione consiste nel trasferimento a titolo oneroso da una gestione ad un’altra di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa, che non siano stati già utilizzati per liquidare una pensione diretta. Questi periodi sono presi in considerazione per determinare il diritto e la misura di un unico trattamento pensionistico che sarà erogato dalla gestione previdenziale, secondo le proprie regole, presso la quale è effettuata la ricongiunzione. La ricongiunzione può essere domandata dal lavoratore dipendente, pubblico e privato, e dal libero professionista.

 

Per maggiori approfondimenti si può consultare questo contributo in cui è descritto anche il procedimento per presentare la domanda per ottenere la pensione in ricongiunzione e per il pagamento del relativo onere.

 

CUMULO

Il cumulo consiste nella facoltà di utilizzare a titolo gratuito tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti a livello temporale, maturati in diverse gestioni previdenziali, per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il trattamento pensionistico viene determinato pro quota da ciascuna gestione interessata, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati dal lavoratore, secondo le regole previste da ciascun ordinamento. Il trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

I lavoratori cosiddetti contributivi puri che hanno iniziato a versare i contributi dal 1°gennaio 1996 possono esercitare la facoltà di cumulo per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia , alla pensione anticipata; e anche alla pensione anticipata prevista dall’articolo 24 comma 11 della cosiddetta legge Monti – Fornero.

La pensione in cumulo, composta dal pro-rata delle varie gestioni coinvolte, sarà pagata dalla gestione Inps presso la quale è stata presentata la domanda di cumulo. Per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo si rinvia al punto 2.3 della Circolare INPS 23.06.2017, n.103.

Nel 2012 la facoltà di cumulare i periodi contributivi è stata estesa anche ai lavoratori che hanno cominciato a versare i contributi prima del 1°gennaio 1996.

 

Dal 2017 la facoltà di cumulo è stata estesa anche a favore (i) degli iscritti alle Casse professionali e all’Inpgi (giornalisti) e (ii) dei soggetti che sono in possesso dei requisiti per il diritto autonomo ad un trattamento pensionistico maturato in una delle gestioni elencate dall’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di bilancio per il 2013).

Il cumulo può essere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di 67 anni e con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. Sempre dal 2017, la facoltà di cumulo è stata estesa anche per conseguire la pensione anticipata con il solo requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il pagamento della pensione, composta dai singoli pro- quota di ciascuna gestione, è effettuato dall’Inps (anche se non ci siano quote a proprio carico), per conto anche degli altri enti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

 

Per maggiori approfondimenti si può consultare questo contributo in cui è descritto anche il procedimento per presentare la domanda per ottenere la pensione in cumulo.

 

 

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