Il riscatto dei periodi di studio è uno strumento che consente di valorizzare ai fini pensionistici il proprio corso di studi, che deve essere terminato con un diploma di laurea o con un titolo equiparato. Grazie al riscatto il lavoratore potrebbe, da un lato, anticipare la maturazione del diritto alla pensione in misura pari al numero degli anni riscattati e, dall’altro, aumentare l’importo finale della pensione. Il condizionale è d’obbligo perché per stabilire se il riscatto sia utile per il lavoratore bisogna analizzare la sua concreta situazione. In ogni caso, il periodo da riscattare corrisponde alla durata legale del corso di studi e decorre dall’inizio dell’anno accademico di immatricolazione. Si può riscattare l’intero o una parte del periodo di studio a discrezione del soggetto interessato. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
I titoli riscattabili sono i seguenti:
- diplomi universitari (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni);
- diplomi di laurea (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni);
- diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche norme di legge;
- titoli accademici; laurea magistrale, triennale e specialistica, al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Sono ancora sono riscattabili: il diploma accademico di primo e secondo livello; il diploma di specializzazione accademica; il diploma accademico di formazione alla ricerca equiparato al dottorato di ricerca universitario. Sono riscattabili anche gli studi conseguiti all’estero, qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano un valore legale in Italia; oppure se siano rilasciati dai paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona dell’11.04.1997, purché ci sia il riconoscimento specifico ai fini previdenziali da parte del ministero dell’Istruzione.
Non è possibile riscattare, invece, gli anni fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione previdenziale maturata in qualsiasi forma pensionistica obbligatoria, da contribuzione figurativa, da riscatto.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
La facoltà di riscatto può essere esercitata tanto dai lavoratori iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria (es. Inps), quanto dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano esercitato alcuna attività lavorativa in Italia o all’estero.
L’ONERE DI RISCATTO
Il riscatto della laurea da parte del lavoratore avviene tramite il pagamento di un onere che viene determinato sulla base di due criteri che variano a seconda della collocazione temporale dei periodi da riscattare.
- Periodi da riscattare che si collocano nel sistema retributivo (fino al 31 dicembre 1995). L’onere è calcolato con il criterio della cosiddetta riserva matematica, che è spiegato in questo documento di approfondimento. In linea generale, l’importo della somma da versare varia in rapporto all’età, al periodo da riscattare, all’anzianità contributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.
- Periodi che si collocano nel sistema contributivo (dal 1°gennaio 1996). L’onere è calcolato secondo il metodo a percentuale, che prevede l’applicazione dell’aliquota prevista per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Questa aliquota si applica sulla retribuzione media percepita dal lavoratore nei 12 mesi antecedenti alla domanda di riscatto e tale retribuzione è rapportata ai periodi da riscattare. Ad esempio, questa aliquota è pari per i lavoratori dipendenti e per la Gestione Separata Inps al 33% della retribuzione.
IL RISCATTO DI LAUREA COSIDDETTO AGEVOLATO
I periodi di studio che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione si possono riscattare anche con il cosiddetto riscatto agevolato che è stato introdotto nel 2019. A differenza del primo metodo, in questo caso si prende in considerazione la retribuzione minimale degli artigiani e dei commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda. L’onere agevolato si calcola applicando su questa retribuzione, rapportata ai singoli periodi da riscattare, l’aliquota del 33%.
Per il 2024 la retribuzione è pari a 18.415,00 euro, come stabilito dall’Inps nella circolare n.33 del 07.02.2024. L’onere dovuto per ogni anno riscattato è di circa 6.076,95 euro all’anno. Spetta a ciascun soggetto interessato scegliere se avvalersi del sistema a percentuale o agevolato al momento della presentazione della domanda.
IL RISCATTO RICHIESTO DA SOGGETTI INOCCUPATI
Infine, il riscatto può essere esercitato anche da chi risulta inoccupato e cioè da chi non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. L’onere si calcola secondo le modalità previste per il riscatto agevolato e il contributo è versato dall’Inps in un’apposita sezione contabile del fondo dei lavoratori dipendenti ed è trasferito su domanda dell’interessato presso la gestione in cui si dovesse iscrivere successivamente, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 14 del 19.01.2024.
LA DOMANDA DI RISCATTO E IL PAGAMENTO
La persona interessata deve presentare una domanda presso l’Inps e il pagamento dell’onere può avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateizzata, per un massimo di 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a questo contributo.
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