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Come funziona la “pace contributiva”

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Con la circolare numero 69 del 29 maggio 2024 l’Inps ha fornito le indicazioni per usufruire della nuova “pace contributiva” (chiamata anche “riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”) che è stata introdotta, per il biennio 2024-2025, dalla Legge di Bilancio per il 2024.

 

La pace contributiva è destinata soltanto ai lavoratori che siano iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 alle forme pensionistiche obbligatorie; e non devono essere già titolari di pensione diretta. L’Inps ha chiarito che tale iscrizione si intende perfezionata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il lavoratore intenda esercitare il riscatto, a condizione che tale contributo sia stato versato in epoca antecedente alla domanda di riscatto.

Ulteriore condizione per accedere al riscatto è l’assenza di anzianità contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, per esempio della laurea ) al 31 dicembre 1995.

Un aspetto al quale fare attenzione è che l’eventuale acquisizione di anzianità contributiva anteriore al 1°gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere alla persona che lo ha versato, senza il riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

 

Per quanto riguarda l’oggetto del riscatto, esso è costituito dai periodi non coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, per esempio della laurea) ed essi si devono collocare in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1°gennaio 2024, data in cui è entrata in vigore la Legge di Bilancio. Inoltre, il lavoratore non può utilizzare il riscatto per recuperare i periodi di svolgimento di attività lavorativa in cui è previsto l’obbligo del versamento contributivo.

L’Inps ha ricordato che per recuperare questi periodi, il lavoratore può avvalersi di due strumenti: la regolarizzazione contributiva oppure la costituzione di una rendita vitalizia se nel frattempo sia intervenuta la prescrizione dei contributi.

 

Il lavoratore può riscattare al massimo cinque anni, anche non continuativi. L’Inps ha chiarito che nel computo dei cinque anni non si devono tenere conto degli eventuali periodi che sono già stati riscattati a seguito della precedente pace contributiva del 2019. Ciò significa che chi avesse già presentato una domanda di riscatto per il periodo 2019-2021 può presentare ora una seconda domanda entro un tetto massimo di altri cinque anni.

Quanto agli effetti della pace contributiva, i periodi riscattati sono parificati a periodi di lavoro e sono utili ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per conseguire sia il diritto alla pensione che per determinare l’importo della pensione.

 

La base di calcolo dell’onere di riscatto è costituita dalla retribuzione sulla quale si versano i contributi relativa ai 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto; e si deve applicare l’aliquota prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione in cui opera il riscatto. Per esempio, per i lavoratori dipendenti l’aliquota contributiva è pari al 33%.

L’onere di riscatto si può versare in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

Entro il 31 dicembre 2025, la domanda di riscatto può essere presentata dai seguenti soggetti: dal lavoratore, dai suoi superstiti per ottenere la pensione indiretta, dai suoi parenti o affini entro il secondo grado; per i lavoratori del settore privato, anche dal datore di lavoro dell’assicurato che può sostenere l’onere destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

L’onere da riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo, dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

 

Per un approfondimento sulla “pace contributiva” si rinvia a questo contributo in cui sono descritte anche le modalità di presentazione della domanda.

 

 

 

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